Superbonus 110%

Superbonus 110% è una misura che garantisce detrazione fino al 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Il Superbonus 110% copre una serie di interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Brotter è a vostra completa disposizione per qualsiasi intervento di ristrutturazione immobiliare.

Offriamo una vasta gamma di servizi e soluzioni per adozione di misure antisismiche, cappotto e/o copertura, impianti fotovoltaici, climatizzazione invernale, colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, e interventi su facciate ventilate cieche, facciate ventilate vetrate, serramenti, e molto altro.

Tipologie di interventi possibili:

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85%.

Possono usufruire dello sconto Superbonus 110%  coloro che, al 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sostengono spese per interventi di:

    1. recupero del patrimonio edilizio;
    2. riqualificazione energetica degli edifici.

Altra importante novità è la possibilità generalizzata di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma anche quelli:

  • di recupero del patrimonio edilizio;
  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate);
  • per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • interventi antisismici

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:

  • di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali quali abitazioni signorili, ville e castelli.

Chi può usufruirne?

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Ulteriori dettagli:

Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:

  • rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto12 da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico.
  • assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per questi interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali.

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